“Se cambi le parole cambi il Codice Etico.
Se cambi il Codice Etico cambi i Maxi-ordini.
Se cambi i Maxi-Ordini cambi le Professioni sanitarie.
Se cambi le Professioni sanitarie cambi la sanità.
Cambia! Partecipa!”
Entro il 21 febbraio sarà possibile proporre modifiche al Codice Etico comune:
http://www.tsrm.org/index.php/costituzione-etica-della-fno-tsrm-e-pstrp/
- Premessa
Ai sensi della Legge 42/99 gli ambiti di funzione dei professionisti sanitari sono definiti dal profilo professionale, dall’ordinamento didattico e dal codice etico. Pertanto, cambiare il Codice Etico comune significa cambiare le Professioni sanitarie. Cambiare le Professioni sanitarie significa non solo migliorare la salute dei cittadini attraverso la qualificazione dei professionisti ma anche diminuire la crescente demotivazione tra i professionisti che sta peggiorando la loro salute e quella dei cittadini.
Quanto segue è una proposta di modifica del Codice Etico attraverso l’integrazione di due punti:
- la dignità economica dei professionisti come valore comune;
- la valorizzazione della partecipazione degli iscritti quale scopo degli attuali Ordini TSRM PSTRP.
Questi due valori etici, la dignità economica e la partecipazione alla vita degli ordini, si prefiggono il cambiamento della sanità attraverso una strategia bottom-up per la quale:
- Si dovrà passare dalla attuale democrazia rappresentativa dei Maxi-ordini ad una vera democrazia partecipativa;
- In una democrazia partecipativa sono i professionisti in prima linea ad essere risorsa, conoscenza, proposta. I vertici degli ordini e federazione creano le condizioni giuste affinché tale patrimonio di esperienze possa tradursi in proposte istituzionali da migliorare poi attraverso consulenti tecnici retribuiti mediante le tasse di iscrizione degli iscritti.
In pratica, i Maxi-ordini devono diventare quello che non sono: luoghi di incontro tra professioni intellettuali, capaci di cambiare la sanità grazie alla partecipazione degli iscritti.
- Proposta di modifica del Codice etico: partecipazione come valore.
La legge n.3/2018 non ha modificato più di tanto l’impianto normativo pre-costituzionale degli ordini di cui al D.lgs. 233/1946. Che rimangono enti opachi e antidemocratici se per democrazia intendiamo non solo permettere il voto ma piuttosto dare a tutti le stesse opportunità.
L’attuale partecipazione degli iscritti non supera il 10% e ha un trend in discesa. Ciò nonostante, le entrate economiche sono spesso aumentate di pari passo con la tassa di iscrizione. Negli ordini, tutto è legale ma tutto profondamente ingiusto. Spetta dunque agli ordini perseguire la democrazia partecipativa poiché più giusta della democrazia rappresentativa che è invece soltanto formale.
Art. 1.6 – Rapporto con i colleghi e con le altre professioni (riga 103), si propone di aggiungere:
Il professionista sanitario eletto negli organismi di rappresentanza professionale persegue la partecipazione attiva degli iscritti come valore etico superiore alle leggi e ai regolamenti in uso; riconosce nell’intelligenza collettiva una risorsa esperienziale irrinunciabile per la collettività.
Si tratta dunque di:
– sconsigliare assemblee convocate “oggi per domani”;
– dissuadere campagne elettorali che per i consigli direttivi uscenti durano mesi e per gli iscritti solo dieci giorni;
– introdurre trasparenza amministrativa;
– formare i rappresentanti.
Art. 2.5 – Conflitto di interessi (riga 152), si propone di aggiungere:
Il professionista sanitario eletto in una carica istituzionale non può superare i cinque mandati totali (anche non consecutivi) all’interno di un qualsiasi ordine provinciale (anche di province diverse) a prescindere dall’incarico ricoperto. Lo stesso vale per i mandati all’interno del comitato centrale.
Il Codice Etico deve includere la durata degli incarichi all’interno degli ordini e della federazione nazionale tra le incompatibilità deontologiche. Non ci può essere partecipazione senza ricambio generazionale. Lo dice anche la Legge Lorenzin che pur ha introdotto il limite massimo dei due mandati consecutivi.
Purtroppo, con la nota n. 31016 del 7 luglio 2020, il Direttore Generale delle Professioni sanitarie e delle Risorse umane del SSN del Ministero della Salute comunicava alle Federazioni Nazionali che“…relativamente al limite del doppio mandato consecutivo introdotto con la legge 3 del 2018, considerato che il prossimo rinnovo elettorale dei consigli direttivi e dei comitati centrali delle Federazioni nazionali sarà il primo ad aver luogo dopo l’entrata in vigore della menzionata legge, si rappresenta che, sentito l’Ufficio di Gabinetto, coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente, vice-presidente, tesoriere e segretario potranno partecipare alla prossima tornata elettorale ed essere legittimante rieletti.”
Tale nota interpretativa sembra legittimare la possibilità a ricandidarsi allo stesso ruolo per quanti avessero già ricoperto per 2 mandati (e più) consecutivi la carica di Presidente, Vice, Segretario e Tesoriere. Tuttavia, l’interpretazione del Ministero della Salute appare confliggere, oltre che con la Legge 3 del 2018, anche con la solidissima giurisprudenza prodotta in esito a dei ricorsi presentati in riferimento alle elezioni degli ordini forensi, nel dicembre 2018, quindi successivamente alla promulgazione della Legge 3 del 2018. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sancivano che: “…in tema di elezioni dei consigli degli ordini circondariali forensi … omissis… In base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore ….omissis…. non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi…”. E, successivamente, anche la Corte Costituzionale affermava che «Il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo>>, bocciando di fatto ogni forma di cristallizzazione della rappresentanza. Quello che appare “fisiologico” per gli ordini degli avvocati non vale per gli ordini in sanità! C’è da pensare!
Art. 2.5 – Conflitto di interessi (riga 152), si propone di aggiungere:
Il professionista sanitario non può ricoprire contemporaneamente più cariche istituzionali.
Visti i gravosi impegni che ogni carica istituzionale comporta, diciamo basta ai presidenti di ordine in comitato centrale. Ai presidenti di commissione d’albo in consiglio direttivo. Addirittura è possibile che un revisore dei conti sia in una commissione d’albo.
- Proposta di modifica del Codice etico: la dignità economica come valore.
Prendiamo atto che vi è un problema di scarsità delle risorse economiche per le professioni sanitarie. Ciò nonostante il Codice etico deve farsi carico dei problemi del contesto di lavoro. Soprattutto del mercato del lavoro dei liberi professionisti poiché è liberalizzato. Questa caratteristica introdotta dal Decreto Bersani nel 2003 e poi perseguita dalla Legge Fornero ha portato la retribuzione delle partite IVA sotto la soglia di dignità garantita dall’articolo 36 della Costituzione. Di fronte a questa deriva senza limiti al ribasso, i Maxi-ordini non possono continuare a sostenere la loro mancata competenza istituzionale in merito ad un tema quale la giusta retribuzione, che impatta sulla dignità dei professionisti ma anche sulla qualità delle prestazioni ai cittadini.
Il compenso professionale deve essere proporzionato alla qualità della prestazione resa. Rispetto ai profili professionali istituiti con i vari decreti negli anni 90, c’è stato un importante progresso qualitativo grazie anche ad una formazione universitaria post-base pagata quasi esclusivamente dai professionisti. Eppure nel mondo del lavoro delle cosiddette “false partite IVA”, in quanto mascherano un lavoro subordinato sottopagato, le retribuzioni sono così basse da produrre un notevole turnover di personale sanitario con un significativo impatto negativo sulla qualità delle prestazioni.
Un nuovo Codice etico non può ignorare questo aspetto dal trend sempre più negativo. Soprattutto se è un dato di fatto come gli stessi Ordini non riescono ad incidere sul fabbisogno formativo (art. 6 ter, D.lgs. 502/92) che di fatto ha inflazionato il mercato del lavoro attraverso un esubero formativo ingiustificato e spesso realizzato da Regioni, MIUR, Ministero se non addirittura dalle stesse categorie professionali.
Art. 8.2 – Competenza nell’esercizio della professione (riga 424), si propone di aggiungere:
Il professionista sanitario che ha un ruolo in qualsiasi rappresentanza istituzionale riconosce nella dignità economica delle prestazioni ai cittadini un valore transpersonale e collettivo, pertanto lo persegue mettendo a disposizione risorse economiche e competenze multiprofessionali affinché il mercato del lavoro non favorisca la produttività a scapito della qualità delle prestazioni ai cittadini.
Non si tratta certo di tornare al tariffario. Ma se non si riesce a governare il rapporto tra domanda e offerta di lavoro perché gli Ordini sono come “vasi di coccio tra vasi di ferro” dei poteri forti, occorrono una serie di iniziative a tutela della dignità economica dei professionisti:
- Cooperative etiche con statuto qualificato;
- Servizi, convenzioni e consulenti a disposizione degli iscritti libero professionisti (il 55% degli iscritti);
- Proposizione di leggi ad hoc sull’equo compenso;
- Proposte di legge di iniziativa popolare.
Per tutto ciò si ha bisogno di risorse economiche. Maxi-ordini e Federazione raccolgono 20 milioni l’anno delle nostre tasse. Tanti soldi! Gli ordini quindi rappresentano l’unico volano autonomo delle Professioni sanitarie. Cambiando gli ordini si cambiano le professioni sanitarie, si cambia in meglio la sanità.
Rignano Garganico (FG), 07/02/2020
Antonio Alemanno
Se cambi le parole cambi il Codice Etico